Tutela legale dei minorenni detenuti per spaccio: Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze Bari Catania Venezia Verona Messina Padova Trieste Taranto Brescia Parma Prato Modena Reggio di Calabria Reggio nell Emilia Perugia Ravenna Livorno Cagliari Foggia Rimini Salerno Ferrara Sassari
Funzionari e membri della Polizia giudiziaria possono arrestare il minore in flagrante di uno dei reati per i quali, ai sensi dell articolo 23, pur essere predisposto il provvedimento di custodia.
Ad eccezione dei casi previsti al comma 1, i funzionari e gli ufficiali della Polizia giudiziaria possono accompagnare i minori catturati in flagrante di un crimine impunito per il quale la legge impone la pena della reclusione non inferiore a cinque anni al massimo nella sua casa familiare o, se questo h mancante o non indicato, in una comunità pubblica o autorizzata, informando senza indugio l autorità giudiziaria minorenne per le misure di sua competenza.
Nell usare l opzione di cui al paragrafo 1, gli agenti della polizia giudiziaria dell agente devono considerare l importanza del fatto dell età della personalità di minoranza.
Cosa fare in caso di arresto?
Nell esecuzione di arresti e arresti, accompagnamento e traduzione, vengono prese le opportune precauzioni per proteggere i minori dalla curiosità del pubblico e da ogni tipo di pubblicità e per ridurre, per quanto possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologico.
L uso di strumenti di coercizione fisica h vietato a meno che non si presentino seri requisiti di sicurezza.
L Autorità giudiziaria o il dipartimento penitenziario competente valuterà se sia necessario fornire assistenza psicologica attraverso i servizi dei centri di giustizia minorile in relazione alle persone minorenni in particolari condizioni emotive.
1-bis Il minorenne presso gli uffici di polizia giudiziaria che effettuano l arresto, la detenzione o l accompagnamento h detenuto in stanze separate da quelle in cui sono arrestati o detenuti.
Le misure precauzionali si distinguono per arresto, accompagnamento in seguito a flagranti e stallo; le misure precauzionali sono: prescrizioni, stare a casa, collocamento in comunità, custodia.
Nell art. 3, diventato. della legge sulla delega al codice di procedura penale del 1988, sono definiti i principi generali stabiliti in relazione ai limiti delle limitazioni della libertà del minore all età, vale a dire:
1. fermati e tieni premuto: il potere di fermare flagrante e stop h in ogni caso facoltativo ed h limitato ai cosiddetti "reati gravi".
2. misure precauzionali: il potere del tribunale di imporre misure cautelative h sempre facoltativo e la custodia cautelare h limitata ai reati più gravi, se esistono esigenze investigative serie e indispensabili o gravi esigenze di protezione della comunità.
La protezione preventiva del minore in caso detenzione?
La quantità di droga ritenuta dannosa ha un ruolo particolarmente significativo in quanto pur causare l oscillazione della pena da un minimo di un anno ad un massimo di oltre trent anni di reclusione.
In generale, i dati sul consumo di ecstasy in Italia sono molto bassi. Il Centro europeo per la droga e il consumo di droghe (OEDT - raggiunge lo 0% del consumo italiano rispetto ad altri paesi europei: in Francia h lo 0,2%, in Inghilterra l 1,6% Germania 0,4 per cento.
L art. 73 del DPR 309/1990 prevede e punisce la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini della vendita identificando, come criteri per lo scopo criminale, il superamento del livello soglia individuato dal decreto del Ministro della salute, le modalità dettagliate per la presentazione della sostanza astringente, considerando il peso lordo totale o l imballaggio frazionato e altre circostanze dell azione mirata per l uso non personale.
avvocato penalista milano - La quantità di droga ritenuta dannosa ha un ruolo particolarmente significativo in quanto pur causare l oscillazione della pena da un minimo di un anno ad un massimo di oltre trent anni di reclusione.
Vi sono diverse specifiche aggravanti (articolo 80, paragrafo 2 - nonché attenuato (articolo 73, paragrafo 5 - applicabile a tale reato in funzione della quantità posseduta e della modalità di azione.
Come si pur vedere chiaramente dal testo, il reato aggravante h, in ogni caso, una questione di consegna di sostanze stupefacenti a un minore; questo h indipendentemente dalla destinazione effettiva che il farmaco pur avere.
I fatti coperti dalla decisione in questione derivano dall accusa per il reato di vendita e vendita di droghe di tipo cocaina, ex art. 73 DPR 309/90, aggravato ai sensi dell art. 80 primo comma, n. 1 d.P.R. n. 309 del 1990, per avere - un uomo - consegnato droga ai figli minori dell ostaggio che, a sua volta, come avevano ripetutamente fatto in passato, provvedevano al pagamento dello stesso, poi lo consegnavano al padre.
Di particolare importanza h la questione della necessità di accertare, ai sensi dell art. 59 comma 2 cp la consapevolezza e la conoscenza della materia in relazione alla presunta circostanza dell et` minore del partecipante; il paragrafo in questione afferma che "le circostanze aggravanti sono valutate dall agente solo se sono note a lui o vengono ignorate dai colpevoli o sono ritenute inesistenti per un errore colpevole".
Il giudizio con sentenza n. 41306/2010, pertanto, ai sensi dell art. 59, secondo comma, del codice civile italiano, che, al fine di riconoscere l importanza della consegna di sostanze stupefacenti a un minore, h sufficiente che l agente abbia ignorato per colpa l età del contribuente o esclusa l età minore del trasgressore a causa di un errore colpevole.