Avvocato di diritto penale minorile, minorenni detenuti - Roma Milano Napoli Torino Palermo Genova Bologna Firenze Bari Catania Venezia Verona Messina Padova Trieste Taranto Brescia Parma Prato
Lo scopo del sistema di giustizia penale dovrebbe tendere a rappresentare uno strumento educativo rafforzato collegando la sanzione alla necessità di determinare un'evoluzione positive della personalità del più piccolo, in cui il concetto di "trattamento" è pienamente compreso, inteso come il proprio scopo fase di esecuzione della punizione.
Il D.P.R. 448 del 1988, la legge sulla delinquenza giovanile, è il modello per raggiungerli
obiettivi, rispondendo ai principi di autonomia e specialità, nonché della meno offensiva del
processo e sanzione in relazione al processo evolutivo del minore.
In attesa di uno speciale sistema carcerario minorile, la cui ovvia omissione è l'arte. 79 della legge 354 ,1975, tuttavia, si dovrebbe ricordare l'Accordo di penitenziaria dettato dagli adulti,
basato sui principi di legalità e tutela giudiziaria delle posizioni soggettive, rispetto per principio di umanità di punizione, separazione dei prigionieri e protezione dei diritti compatibili con esso
stato di detenzione, è ancora destinato agli adulti ed è poco adatto in sostanza con gli obiettivi e
istituzioni dettate per i minori.
I reati nel codice penale?
Pertanto, proprio a tale riguardo, la questione dell'esecuzione della pena per i minor detenuti deve essere necessariamente inquadrati nei principi dettati da D.P.R. 488/1988 e negli istituti ad hoc 2 preparato a comprendere appieno le finalità e le esigenze della fase di esecuzione e dell'espiazione di sanzioni per i minori.
L'art. 1 di D.P.R. n. 448/1988 prevede il richiamo delle regole del codice rito dove mancano disposizioni speciali per i minori (principio di sussidiarietà) e sempre tenendo conto della necessità adeguatezza delle regole alla personalità del minore e ai bisogni educativi del bambino (principio di adeguatezza dell'applicazione).
Questa previsione è un elemento differenziale dalla causa ordinaria all'adulto, dove è esclusa qualsiasi forma di certificato di personalità del convenuto, come previsto dall'art. art. 220, co 2, c.p.p.
Le caratteristiche indispensabili del procedimento minorile sono anche l'assistenza emotiva necessaria aspetto psicologico del bambino e la sua presenza necessaria in tutte le fasi procedurali richieste nel corso dell'intera procedura alla testimonianza della centralità della presenza del bambino, in modo adeguato assistito anche emotivamente, in tutte le fasi in cui vengono prese importanti decisioni per lo stesso tu devi consapevolmente partecipare.
La lettura sistematica del codice penale consente di stabilire le regole speciali applicabili ai minori, basato su favore minoris, sulla base del quale si osserva che l'imputabilità è acquisita al completamento del 14 anno, ma è sempre subordinato alla valutazione dell'effettiva capacità di capire e volere; di che, per reati commessi da minori, la riduzione di un terzo deve sempre essere effettuata sulla penalità pianificata della pena (articolo 98 del codice penale).
Il procedimento per i minorenni prevede norme speciali riguardanti la facoltà di arresto del minore in flagrante di reato; avere la ricezione e l'inserimento degli stessi in C.P.A., in caso di arresto e fermo; l'inapplicabilità dell'arte 275, c.c. p.p., in merito alla custodia cautelare della custodia nei casi in questione previsti.
Nella scelta della misura protettiva da applicare, quindi, il giudice deve tener conto, oltre ai criteri di quale nell'art. 275 cp.p., anche dei processi educativi in corso; Inoltre, sono previsti termini inferiori per il durata della custodia, due terzi per i minori di 16 anni e metà per i minori di 18 anni (come l'articolo 23 D.P.R. 448/1988).
Cosa prevede il codice penale?
Il Codice penale, a sua volta, prevede l'istituzione di perdono per i penitenti a favore dei minori restrittivo della libertà personale non superiore a due anni o di una multa non superiore a massimo di 5 euro, permettendo "il giudice può astenersi dal pronunciare il deferimento, quando, viste le circostanze di cui all'art. 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati "(Art. 169 cp.).
Inoltre, l'art. 29 del D.P.R. 448/1988, è prevista la dichiarazione di estinzione del reato del test, a seguito dell'esito positivo del test, l'istituto speciale del procedimento minorile.
Sulla base della disposizione di cui all'art. 3 del D.P.R. 488/1988, il Tribunale per i minorenni è competente per il reati commessi da minori nel 18 secolo e la giurisdizione speciale del giudice minorile cessa di essere soddisfatta del venticinquesimo anno.
L'art. 24 del Decreto Legislativo n. 272 del 1989, a condizione che l'esecuzione delle misure restrittive della libertà del minori (misure precauzionali, misure alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di sicurezza) si sono esibiti secondo le regole e le procedure per i minori anche contro coloro che durante l'esecuzione avevano raggiunto l'età di diciotto anni, ma non ancora il ventunesimo anno.
Con D.L. 92/2014, convertito in legge n. 17 dell'11 / 08/2014, è stato modificato dall'art. 24 di
D.Lvo n. 272 del 1989, passando da 21 a 25 anni restano nel circuito criminale interno per i soggetti che hanno commesso reati minori; tale disposizione prevede tutte le misure limitative di libertà (misure precauzionali, misure alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di affidamento dei figli) sono effettuati in conformità con le regole e le procedure per i minori anche contro quelli che, durante l'esecuzione, hanno raggiunto l'età di diciotto anni, ma non ancora venticinquesimo, o quando l'esecuzione inizia dopo il diciottesimo anno di completamento età, e se, per coloro che hanno già raggiunto l'età di ventun anni, non ci sono particolari motivi di sicurezza valutati dal tribunale competente.